Fallimento: natura dei crediti; insinuazione ordinaria e insinuazione tardiva; criteri di ammissione; presupposto della novità della domanda tardiva.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 5 aprile 2016, n. 9618 (dep. 11 maggio 2016). Presidente: FORTE; Relatore: DI VIRGILIO.
Le decisioni sulla insinuazione ordinaria dei crediti nella procedura concorsuale hanno valore di giudicato interno in materia di insinuazioni tardive. Di conseguenza, un credito per poter essere insinuato tardivamente deve essere diverso in base ai criteri del petitum e della causa petendi rispetto a quello fatto valere nella insinuazione ordinaria. Fattispecie differente, invece, si rinviene nell’ipotesi in cui una legge retroattiva riqualifichi un credito - per esempio innalzandolo a «privilegiato» da «chirografario» - nel qual caso può essere rivisto il provvedimento di insinuazione. Da qui la decisione di far valere l’effetto preclusivo della declaratoria dello stato passivo - in cui il credito era stato qualificato «chirografario» - "in mancanza dell’assoluta novità della domanda tardiva rispetto alla richiesta tempestiva ammessa". (Redazione) (Riproduzione riservata).