Fallimento: mutuo ipotecario stipulato a copertura esposizione pregressa; art. 67 L.F.; natura e presupposti; distinzione rispetto all'operazione di rifinanziamento del debitore.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 febbraio 2016, n. 7321 (dep. 13 aprile 2016). Presidente: DIDONE; Relatore: DI VIRGILIO.
Nel caso in cui è stato stipulato un mutuo ipotecario a copertura di una esposizione debitoria pregressa, il fallimento, sussistendone i presupposti, può impugnare l'intera operazione ex art. 67 L.F., in quanto diretta a estinguere con mezzi anomali la precedente obbligazione, e pure le rimesse effettuate con la provvista in quanto abbiano avuto carattere solutorio; tale tipologia di operazione (e le sue potenziali conseguenze) deve essere distinta rispetto all'operazione volta al rifinanziamento del debitore. (Redazione) (Riproduzione riservata).