Fallimento: legittimazione attiva; qualifica e caratteristiche del creditore; ammissibilità richiesta dichiarazione di fallimento proposta dal P.M.; natura e presupposti.
Tribunale di Benevento, sez. II civ. - Uff. Fallimenti, 21 aprile 2016, n. 45 (dep. 21 aprile 2016). Presidente Relatore: MONTELEONE.
Dato atto che "la legittimazione del creditore a promuovere la dichiarazione di fallimento va distinta dall'insolvenza che può, viceversa, essere desunta da altri autonomi elementi" si deve riconoscere che il soggetto qualificabile come "creditore" è quello che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma "anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva (...) e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare (...) proprio in quanto non esistente più l'iniziativa d'ufficio". (Redazione) (Riproduzione riservata).
Deve essere riconosciuta come infondata l'eccezione di inammissibilità della richiesta di declaratoria di fallimento proposta dal P.M., sulla base del fatto che il procedimento per la dichiarazione di fallimento sarebbe ora ad impulso di parte visto che il P.M. gode di legittimazione attiva nel "chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo". (Redazione) (Riproduzione riservata).