Fallimento: istanza ex art. 373 c.p.c. di sospensione; presupposti; sospensione dell'esecuzione e sospensione dell'efficacia esecutiva; art. 19 L.F. e sua applicazione.
Tribunale di Alessandria, ord. 16 agosto 2016. Presidente Relatore: SANTINELLO.
L’istanza ex art. 373 c.p.c., il cui presupposto è il danno “grave e irreparabile” conseguente alla esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, contempla la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione e non invece la sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa ed inoltre riguarderebbe esclusivamente la sentenza dichiarativa di fallimento e non invece un decreto di rigetto di un’opposizione allo stato passivo.
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, non avendo l’art. 19 L.F. natura di strumento inibitorio interinale ma costituendo uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario di sospensione dell’efficacia della sentenza, il sistema ordinario dei provvedimenti interinali di sospensione dell’efficacia delle sentenze non è applicabile alla sentenza di reclamo in materia fallimentare, con la conseguenza che l’abrogazione del secondo comma dell’art. 19 in esame non consente l’applicazione della disciplina di diritto comune e segnatamente dell’art. 373 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10792/2003; Corte d’Appello L’Aquila 17.7.2012).