Fallimento: Istanza di fallimento; sede legale; trasferimento sede prima del deposito dell’istanza; giurisdizione italiana.

Corte di Cassazione, SS.UU., 15 luglio 2014, n. 19978 (dep. 23 settembre 2014). Presidente: NOVELLI; Relatore: RAGONESI.

 

In ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno stato extracomunitario della sede di una società, benchè anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non preclude la giurisdizione del giudice italiano essendo essa inderogabile ex artt. 9 e 10 L.F. e 25 L. 218/1995, i quali escludono tale giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero. Spetta quindi al giudice italiano la giurisdizione sull'istanza di fallimento contro una società di capitali costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero. (Redazione) (Riproduzione riservata).