Fallimento: istanza di esdebitazione; presupposti; pagamento parziale dei debiti; prudente apprezzamento del giudice.

Tribunale di Treviso, decr. 7 gennaio 2015 (dep. 9 gennaio 2015). Presidente Relatore: FABBRO.

Presupposto richiesto perchè venga concesso il beneficio della esdebitazione è l'avvenuta soddisfazione dei creditori concorsuali; la valutazione circa la congruità di tale soddisfazione, finanche parziale, è rimessa al "prudente apprezzamento del giudice" chiamato a verificare l'avvenuta soddisfazione almeno parziale dei creditori "in misura tale da integrare, quantitativamente (quale percentuale dei riparti sul passivo) e qualitativamente (ossia in rapporto alle varie categorie di creditori, in maniera di aver soddisfatto, ancorchè parzialmente, almeno le principali categorie di creditori privilegiati, oltre che i prededucibili)". (Redazione) (Riproduzione riservata).