Fallimento: istanza di ammissione al passivo credito di lavoro; termine esecutività del passivo; conseguenze circa il termine per proporre opposizione al rigetto.
Corte di Cassazione, sez. lav., 21 aprile 2016, n. 14099 (dep. 12 luglio 2016). Presidente: NOBILE; Relatore: VENUTI.
In caso di istanza di ammissione al passivo fallimentare di un credito di lavoro l'esecutività dello stato passivo è dichiarata dopo l'esame di tutte le domande presentate; di conseguenza, se le istanze sono state esaminate in più udienze, il termine di dodici mesi per opporsi al provvedimento di rigetto decorre dalla data del decreto emesso dal giudice dopo l'esame di tutte le domande e non da quella dell'udienza in cui è stata valutata la domanda respinta. (Redazione) (Riproduzione riservata).