Fallimento: istanza ammissione al passivo; credito di lavoro; esecutività stato passivo; termine per proporre opposizione.

Corte di Cassazione, sez. lav., 21 aprile 2016, n. 14099 (dep. 11 luglio 2016). Presidente: NOBILE; Relatore: VENUTI.

Nell’ipotesi di istanza di ammissione al passivo fallimentare relativa ad un credito di lavoro l'esecutività dello stato passivo è dichiarata dopo l'esame di tutte le domande presentate e, di conseguenza, se le istanze sono state esaminate in più udienze, il termine di dodici mesi per opporsi al provvedimento di rigetto decorre dalla data del decreto emesso dopo l'esame di tutte le domande e non da quella dell'udienza in cui è stata valutata la domanda respinta. (Redazione) (Riproduzione riservata).