Fallimento: interruzione del processo; riforma 2006; ambito di applicazione.

Corte di Cassazione, sez. III civ., 26 ottobre 2016, n. 27165 (dep. 28 dicembre 2016). Presidente: VIVALDI; Relatore: SESTINI.

La disciplina che ha riformato la L.F. nel 2006 (cfr. art. 43) in virtù della quale l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo si applica ai giudizi pendenti se la procedura concorsuale è stata avviata dopo la sua entrata in vigore. (Redazione) (Riproduzione riservata).