Fallimento: insolvenza ente pubblico economico non porta a sentenza di fallimento; esclusione normativa a priori per tali enti; natura giuridica dell'ente.
Tribunale di Udine, decr. 30 marzo 2016 (dep. 31 marzo 2016). Presidente: VENIER; Relatore: MASSARELLI.
L’insolvenza dell’ente pubblico economico, anche se deriva da debiti contratti per scopi privatistici, non consente di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento; difatti, secondo quando espresso nel decreto, il legislatore avrebbe escluso a priori la soggezione al fallimento degli enti pubblici economici, ben sapendo che essi sono già veri e propri imprenditori e che possono essere attivi anche in settori commerciali; di conseguenza, vista la natura giuridica pubblica dell’ente, a prescindere dal motivo dell’insolvenza, il fallimento deve considerarsi escluso. (Redazione) (Riproduzione riservata).