Fallimento: imprenditore agricolo; onere della prova; nozione di agricoltura; dimensioni dell'impresa.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 19 aprile 2016, n. 16614 (dep. 8 agosto 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: BERNABAI.
Deve essere negata la qualità di impresa agricola nel caso in cui non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale; difatti, pur essendo stata superata una nozione “fondiaria” dell'agricoltura, "basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero",- per evitare il fallimento l'imprenditore ha l'onore di provare la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella commerciale ed essere in grado di chiarire le dimensioni dell'impresa. (Redazione) (Riproduzione riservata).