Fallimento: impossibilità per il curatore del promissario acquirente di sciogliersi dal preliminare di compravendita; necessaria previa trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; effetti.

Corte di Cassazione, sez. II civ., 10 novembre 2015, n. 24975 (dep. 10 dicembre 2015). Presidente: PICCIALLI; Relatore: PICARONI.

"Il curatore del fallimento del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72 L.F., con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c., e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta".