Fallimento: holding personale; presuppostti oggettivi e soggettivi; insussistenza; revoca del fallimento.
Corte di Appello di Trieste, 5 novembre 2014, n. 667 (dep. 10 novembre 2014). Presidente: COLARIETI; Relatore: CAPARELLI.
"Ai fini della qualifica di imprenditore per colui che opera in forma di holding personale occorrono: 1) la spendita del nome (...); 2) persegua un risultato economico (...); 3) operi in maniera professionale (...) attraverso una organizzazione". Di conseguenza tale holding non risulta configurabile nel caso in cui: non risulti alcun negozio tramite il quale la persona fisica abbia agito in nome proprio; neppure risulti in quali occasioni lo stesso soggetto abbia operato nei confronti dei terzi dimostrando di essere colui che assumeva le decisioni; nè sussista l'esistenza di una vera e propria organizzazione delle diverse imprese "collegate" alla persona medesima, finalizzata ad un risultato economico ulteriore ed esterno, la quale non può desumersi dal semplice fatto che alcune delle società fallite o in concordato facessero chiaro riferimento alla persona fisica. (Redazione) (Riproduzione riservata).