Fallimento: gestione insolvenza di gruppo; criteri di opportunità; inoperatività dello stato di insolvenza di gruppo per mancanza di elementi utili; dichiarazione di fallimento; nomina curatore ex D.L. 83/2015.
Tribunale di Udine sez. II civ., 13 luglio 2015. Presidente: VENIER; Relatore: ZULIANI.
Nel caso in cui emerga lo stato di insolvenza e si rinvengano i presupposti prescritti dall'Art. 1 L.F., ma al contempo non siano evidenti le ragioni di opportunità e/o elementi sulla base dei quali dichiarare lo stato di insolvenza ex D.Lgs. 270/1999, visto che non può essere considerato sufficiente a tal fine le asserite promiscuità nella proprietà di compendio immobiliare e gestione unitaria di posizioni passive, si deve dichiarare il fallimento del debitore e così procedere alla nomina del curatore oggi anche ai sensi del D.L. 83/2015. (Redazione) (Riproduzione riservata).