Fallimento: fase di esecuzione del concordato omologato; previa risoluzione/annullamento del concordato; presupposto non necessario; istanza presentata dal debitore; ammissibilità.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 9 gennaio 2017 (dep. 10 gennaio 2017). Presidente Relatore: FABBRO.
Preso atto della possibilità, riconosciuta da giurisprudenza costante e oggi avvalorata dal testo vigente dell'art. 186 L.F., di dichiarare il fallimento in caso di inadempimento del debitore in fase di esecuzione del concordato, senza necessità della previa risoluzione (o annullamento) del concordato omologato, tale fallimento deve essere dichiarato anche nell'ipotesi in cui venga chiesto dalla società debitrice. (Redazione) (Riproduzione riservata).