Fallimento: fallimento cooperativa; svolgimento in concreto di attività commerciale.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 7 febbraio 2017, n. 9567 (dep. 13 aprile 2017). Presidente: DIDONE; Relatore: FERRO.
È soggetta a fallimento la cooperativa sociale a prevalente scopo mutualistico che abbia svolto di fatto e in maniera sistematica attività commerciale, documentata dalle operazioni di acquisto e rivendita di oggetti d'arte e dalle proporzioni di rischio assunte nell'intermediazione di servizi di consulenza aziendale e marketing. (Redazione)(Riproduzione riservata).