Fallimento: estensione al socio illimitatamente responsabile; termine di decadenza; recesso del socio; società di persone; opponibilità; pubblicità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 ottobre 2014, n. 1046 (dep. 21 gennaio 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.

L'estensione, ex art. 147 L.F., del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile è soggetta al "termine di decadenza di un anno dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (per vendita, recesso, esclusione) o societaria (come la trasformazione della società)", che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata. Il recesso di un socio di società di persone di cui non sia data pubblicità ex art. 2990, co. II, c.c. non è invece opponibile ai terzi e conseguentemente non può ritenersi idoneo ad escludere l'estensione del fallimento al socio, nemmeno nel caso in cui tale recesso si sia realizzato oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).