Fallimento: estensione al socio accomandante; emissione assegni; ingerenza nella gestione societaria; ipotesi di esclusione.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 8 ottobre 2014, n. 23651 (dep. 6 novembre 2014). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.
Ai sensi dell'art. 2320 c.c. il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione, se non sulla base di una procura speciale; di conseguenza, il socio accomandante che si ingerisce nella gestione della società, in assenza della citata procura speciale, risponde solidalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali ed è quindi assoggettabile al fallimento ai sensi dell'art. 147 L.F.. (Redazione) (Riproduzione riservata).