Fallimento: effetti revoca agevolazioni da far risalire al momento della dichiarazione di fallimento; insorgenza dell'obbligo restitutorio.
Corte di Cassazione, sez. I civ.22 febbraio 2017, n. 20182, (dep. 18 agosto 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: MERCOLINO.
Gli effetti della revoca delle agevolazioni devono essere fatti risalire al momento della dichiarazione del fallimento, che costituisce la condizione per la perdita del contributo.Ne consegue in automatico l’insorgenza dell’obbligo restitutorio.
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