Fallimento e contratto di leasing: data di riferimento ed entità del credito; nomina CTU;

Tribunale di Vicenza: concordato e fallimenti

Tribunale di Treviso, 12 dicembre 2013; Presidente: FABBRO.

 

L'art. 72quater L.F. si applica anche al contratto di leasing, con ammissione della società di leasing al chirografo del capitale residuo dalla data di risoluzione alla data del fallimento. E' però sempre necessario fonire dati contabili per determinare entità del credito posteriore alla risoluzione, altrimenti potrà disporsi CTU contabile. (Redazione) (riproduzione riservata)