Fallimento: durata massima del procedimento; particolari difficoltà; termine a quo: insinuazione al passivo.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 23 ottobre 2014, n. 9452 (dep. 11 maggio 2015). Presidente: PETITTI; Relatore: FALASCHI.
La durata massima di una procedura di fallimento può essere elevata a sette anni nel caso in cui sussistano particolari difficoltà presenti nella procedura stessa quali il numero elevato di creditori ovvero la particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, mentre il termine di partenza di tale durata massima corrisponde all'insinuazione al passivo e non alla dichiarazione di fallimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).