Fallimento: dichiarazione di fallimento; interdizione perpetua pubblici uffici; conseguenze; cancellazione dall'albo professionale.
Corte di Cassazione, sez. II civ., 12 novembre 2015, n. 1204 (dep. 22 gennaio 2016). Presidente: NUZZO; Relatore: ABETE.
La dichiarazione di fallimento che comporti "l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto atta ex art. 28, 2° co., n. 1), c.p. a privare il condannato del diritto di elettorato e di eleggibilità, comporta analogamente la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili, sì da giustificare, qualora il condannato sia un architetto, la sua cancellazione dal relativo albo professionale".