Fallimento: curatore; capacità processuale; autorizzazione del giudice delegato.

Corte di Cassazione, sez. III civ., 10 ottobre 2014, n. 26359 (dep. 22 dicembre 2014). Presidente: PETTI; Relatore: AMBROSIO.

 

"Il curatore del fallimento, pur essendo l’organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, che anzi (...) deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando la circostanza che il curatore sia stato o meno parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un’autorizzazione per esso".