Fallimento: creditore assistito da pegno irregolare; compensazione.

Corte di Cassazione, sez. I, 17 settembre 2014, n. 24865 (dep. 21 novembre 2014). Presidente: RORDORF; Relatore: DI VIRGILIO.

Il creditore assistito da pegno irregolare (ex art. 1851 c.c.), a differenza di quello assistito da pegno regolare, "non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 L.F. per il soddisfacimento del proprio credito" e l'incameramento in via definitiva del denaro e delle altre cose fungibili ricevute in garanzia resta sottratto alla revocatoria, "operando la compensazione come modalità tipica della prelazione". (Redazione) (Riproduzione riservata).