Fallimento: credito erariale; ammissione al passivo fallimentare anche in assenza di notifica cartella esattoriale.

Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. 14 ottobre 2014, n. 25863 (dep. 9 dicembre 2014).

 

Ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento, Equitalia non deve dimostrare l’avvenuta notifica al curatore della cartella esattoriale; di conseguenza può fare accertare il credito erariale mediante la produzione del semplice ruolo, considerato che lo stesso ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo di imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltreché degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili; di conseguenza il “momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione, e non già quello della notificazione della cartella esattoriale”. (Redazione) (Riproduzione riservata).