Fallimento: credito e controcredito; istituto della compensazione dei debiti fino alla concorrenza; eventuale eccedenza del credito verso il fallito; necessario autonomo procedimento di insinuazione al passivo.

Corte di Cassazione, sez. III civ., 24 giugno 2015, n. 21784 (dep. 27 ottobre 2015). Presidente: BERRUTI; Relatore: D'AMICO.

In tema di compensazione, se alla domanda della curatela per la riscossione di un credito è contrapposta domanda riconvenzionale circa un controcredito, il giudice di merito, una volta che li abbia accertati, è tenuto a dichiarare la compensazione richiesta dei reciproci debiti e fino alla loro concorrenza; la ratio dell'art. 56 L.F. è di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della domanda riconvenzionale. D'altra parte, non si potrà pronunciare sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all'eventuale eccedenza del credito verso il fallito: il fatto dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento.