Fallimento: credito del professionista; prededuzione; natura generale del principio ex art. 111 L.F..
Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. 24 giugno 2014, n. 18922 (dep. 9 settembre 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: BERNABAI.
Il credito vantato da un professionista per l’assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transizione fiscale, funzionale all’ammissione alla procedura di concordato preventivo ha collocazione privilegiata (cfr. Cass. 8533/13); Dato che l'art. 111 L.F. si configura quale norma procedurale applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali, non è ammesso distinguere il trattamento del professionista che sia stato d’ausilio all’imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all’ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta in proprio da quest’ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore. (Redazione) (Riproduzione riservata).