Fallimento: credito avvocato; parcella liquidata dall'Ordine; ammissione allo stato passivo fallimentare; principio di non contestazione; limitazione.
Corte di Cassazione, sez. VI civ. 7 luglio 2017, n. 19734, (dep. 8 agosto 2017). Presidente: GENOVESE. Relatore: DI MARZIO.
Non è opponibile alla massa fallimentare il credito dell’avvocato finanche documentato dalla parcella liquidata dal Consiglio dell’ordine, nell’ipotesi in cui gli importi della stessa siano stati a suo tempo contestati dalla società in bonis, per l’assenza della prova del credito.
Peraltro, la mancata contestazione del curatore nella fase di opposizione, in virtù della contumacia del Fallimento nello stesso procedimento, non comporta l’automatica ammissione del credito al passivo, spettando sempre al giudice delegato e al tribunale fallimentare, il potere di sollevare ogni tipo di eccezioni in materia di prove.
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