Fallimento: contratto di leasing; risoluzione anteriore al fallimento; domanda del concedente di ammissione al passivo; pretesa a titolo di risarcimento.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 gennaio 2016, n. 2538 (dep. 9 febbraio 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: GENOVESE.
Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento di contratto di leasing anteriore al fallimento, se il concedente propone propria domanda di ammissione al passivo può chiedere a titolo di risarcimento ex art. 1453 c.c. la differenza tra l'intero corrispettivo contrattuae a carico dell'utilizzatore e il valore del bene, secondi i prezzi correnti al tempo di liquidazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).