Fallimento: contratto assicurazione; scioglimento del contratto; legittimazione; inefficazia pagamento.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 31 ottobre 2014, n. 2256 (dep. 6 febbraio 2015). Presidente: FORTE; Relatore: DI VIRGILIO.
Alla stregua della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 8271/2008, viene riconosciuto che anche dopo la dichiarazione di fallimento rimane in vigore il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis e "stante l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le "cose" non compresi nel fallimento (...) da ciò conseguendo infine che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto", potendo solo agire in ravocatoria in merito ai premi già pagati, qualora il contratto sia stato stipulato in pregiudizio dei creditori; ne deriva il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, 2° comma, L.F.". (Redazione) (Riproduzione riservata).