Fallimento: contratti pendenti; leasing; scioglimento da parte del curatore; conseguenze; diritti del concedente.
Corte di Cassazione, sez. I civ. 13 giugno 2017, n. 21213, (dep. 13 settembre 2017). Presidente: AMBROSIO. Relatore: GENOVESE.
Nell’ipotesi di scioglimento del contratto di leasing da parte del curatore fallimentare, il concedente è legittimato ad insinuarsi al passivo per i crediti scaduti. Per quanto concerne invece quelli a scadere, sussiste il diritto del creditore alla restituzione del bene oltre alla possibilità di insinuarsi al passivo tardivamente, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato. (Redazione)(Riproduzione riservata).