Fallimento: concordato fallimentare; pagamento integrale e dilazionato creditori; partecipazione al voto; ipotesi in cui non necessaria relazione di stima.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 13 settembre 2016, n. 22045 (dep. 31 ottobre 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: TERRUSI.

Nel concordato fallimentare se il pagamento è integrale, ma dilazionato, si deve garantire la partecipazione del creditore al voto, ma non è necessario acquisire la relazione del professionista per la stima dei beni, visto che la relazione diventa irrilevante in tale situazione, e la partecipazione al voto del creditore privilegiato deve restare determinata nella percentuale di perdita dovuta al ritardo e non va estesa all’intero credito considerato di rango privilegiato. (Redazione) (Riproduzione riservata).