Fallimento: competenza per territorio; inammissibilità domanda ex art. 161, co. 9, L.F.; riunione concordato preventivo e pre-fallimentare.
Tribunale di Treviso, 1 aprile 2014. Presidente Relatore: FABBRO.
Nel caso in cui il debitore presenti una seconda domanda di concordato preventivo presso Tribunale (competente per territorio) e a fini meramente dilatori (deducibili da: - la prima domanda di concordato preventivo risulta volutamente presentata dinanzi a Tribunale non competente, senza debita segnalazione della questione circa la competenza territoriale; - lo spostamento della sede è avvenuto solo quanto la crisi era già manifesta; - sia già decorso il termine di due mesi dalla concessione del termine ex art. 161, co. 6, L.F. da parte del Tribunale (incompetente) e il debitore non ha riferito elementi utili affinchè il Tribunale [competente] possa desumere la sussistenza delle condizioni utili per poter accedere alla procedura concordataria) e sia proposta dinanzi al Tribunale (competente) una istanza di fallimento, il Tribunale dispone la riunione dei due procedimenti, dichiara la inammissibilità della domanda di concessione del termine ex art. 161 L.F. e della proposta di concordato preventivo, ricorrendone i presupposti dichiara il fallimento del debitore. (Redazione) (Riproduzione riservata).