Fallimento: compensazioni del debito; eccezione; pignoramento individuale; crediti della banca verso il fallimento.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 novembre 2014, n. 4380 (dep. 4 marzo 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.

In una procedura fallimentare la banca può sempre eccepire i propri crediti in compensazione del debito verso il correntista anche se ne aveva taciuto l'esistenza in una precedente dichiarazione di scienza resa durante una procedura di pignoramento poi dichiarata improcedibile a causa del fallimento del debitore.

La questione viene così esposta nel principio di diritto: “In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non è precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. nel procedimento espropriativo, in seguito dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi dell'art. 56 L.F.”. (Redazione) (Riproduzione riservata).