Fallimento: chiusura del fallimento comporta l'assoluta carenza di potere degli organi fallimentari; atto giuridicamente inesistente.
Corte di Cassazione, sez. II civ., 11 novembre 2015, n. 25135 (dep. 14 dicembre 2015). Presidente: PICCIALLI; Relatore: LOMBARDO.
"La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis; ne deriva che il provvedimento eventualmente emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere e - come tale - ogni interessato può farne valere l'inesistenza giuridica senza limiti di tempi, sia in via di azione di accertamento sia in via di eccezione" (Principio di diritto).
"L'interessato che intenda esperire l'azione di accertamento per sentire dichiarare l'inefficacia di un provvedimento inesistente deve convenire in giudizio, non gli autori dello stesso, bensì i soggetti interessati, che vanno individiduati in coloro nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti dell'atto impugnato" (Principio di diritto).
"Il terzo, che abbia un proprio interesse e che è legittimato - ai sensi dell'art. 105 comma 2 cod. proc. civ. - ad intervenire nel giudizio già pendente inter alios per sostenere le ragioni di una delle parti, può, al medesimo fine, prendere parte all'atto di citazione col quale la parte le cui ragioni ha interesse a sostenere propone la propria domanda, al fine di aderire ab initio ad essa e sostenere l'accoglimento" (Principio di diritto).