Fallimento: azione revocatoria fallimentare; giurisdizione del giudice italiano; Regolamento 1346/2000.
Corte di Cassazione, SS.UU., 11 aprile 2017, n. 10233, (dep. 26 aprile 2017). Presidente: RORDORF. Relatore: TIRELLI.
L’azione revocatoria promossa dal curatore in base all’art. 66 L.F. e non secondo la disciplina descritta nel Codice civile, deve essere considerata direttamente derivante dalla procedura di insolvenza. Ed è dunque utile a radicare la competenza del giudice italiano perché soddisfa la condizione stabilita dalla Corte di giustizia EU.
Per la Corte di Lussemburgo, infatti, in applicazione di quanto prescritto dal Regolamento 1346/2000, i Giudici dello Stato nel cui territorio è avviata una procedura di insolvenza, hanno giurisdizione sui convenuti con sede o domicilio in un altro Paese membro, se l’azione proposta contro di loro, è qualificabile come conseguenza della procedura di fallimento e a essa strettamente collegata.
Nella specie, è stato accolta l’azione revocatoria promossa dal curatore, innanzi al Giudice Italiano, nei confronti di una banca maltese affinchè fossero dichiarati inefficaci degli atti di conferimento in trust, da parte di una società fallita, a una banca con sede a Malta. (Redazione)(Riproduzione riservata).