Fallimento: azione di responsabilità promossa da fallimento di s.r.l. nei confronti degli amministratori; onere probatorio natura contrattuale azione sociale; determinazione equitativa del danno subito da creditori.

Tribunale di Venezia, sez. Impresa, 2 febbraio 2017 n. 362., (dep. 15 febbraio 2017). Presidente GUZZO; Relatore: BALLETTI. 

L’art. 146, co. 2, L.F. prevede che il curatore sia legittimato ad esercitare cumulativamente contro gli amministratori, sia l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti dei propri amministratori, di natura contrattuale, sia l’azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice, che prevalentemente si ritiene di natura aquiliana. La conseguenza della natura contrattuale dell’azione sociale sul piano dell’onere probatorio è che il creditore è tenuto ad allegare l’inadempimento (qualificato, in quanto idoneo astrattamente a causare il danno), mentre il debitore è tenuto a dimostrare l’adempimento ovvero che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile; sull’attore grava comunque l'onere di allegare, e poi di provare, gli elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.  (Alberto Rinaldi)(Riproduzione riservata).

 

 Tribunale di Venezia, sez. Impresa, 2 febbraio 2017 n. 362., (dep. 15 febbraio 2017). Presidente GUZZO; Relatore: BALLETTI. 

Il criterio che appare utilizzabile ai fini di una valutazione equitativa del danno, resa necessaria dallo svolgimento di attività di gestione prolungata per quasi due anni dopo l’erosione del capitale sociale con importante aggravio delle perdite, senza che siano nel contempo individuabili singolarmente specifiche operazioni dannose, anche a causa della parziale mancanza della contabilità, è costituito dalla quantificazione del passivo accertato in sede fallimentare e dalla sottrazione da tale importo dell’attivo realizzato in sede fallimentare; così determinato lo sbilancio attivo – passivo fallimentare, da tale importo va detratto il patrimonio netto negativo accertato al momento della perdita del capitale sociale, al fine di ottenere l’importo finale relativo all’aggravio del passivo, costituente il risarcimento del danno. (Alberto Rinaldi)(Riproduzione riservata).