Fallimento: azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore; onere della prova relativa alla individuazione del danno; rilievo della mancanza delle scritture contabili.
Corte di Cassazione, SS.UU. civ., 28 aprile 2015, n. 9100 (dep. 6 maggio 2015). Presidente: ROVELLI; Relatore: RORDORF.
"Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici adempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè di proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto". (Principio di diritto).