Fallimento: ammissione stato passivo; credito società di leasing; risoluzione contratto di leasing traslativo; risoluzione ante fallimento; art. 1526 c.c.
Corte di Cassazione, sez. I civ.13 giugno 2017, n. 20890, (dep. 7 settembre 2017). Presidente: AMBROSIO. Relatore: GENOVESE.
Deve essere ammesso allo stato passivo di un fallimento il credito vantato da una società di leasing, derivante da un contratto di leasing traslativo già risoltoal momento della sentenza dichiarativa di fallimento e ciò in applicazione dell’art. 1526 c.c..(Redazione)(Riproduzione riservata).