Fallimento: ammissione domanda ultra-tardiva del creditore; requisiti; ruolo del curatore; natura e fine del piano di risanamento ex art. 67 Lett. D) L.F.; giustificazione esenzione azione revocatoria.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 13 giugno 2016, n. 13818 (dep. 6 luglio 2016). Presidente: RAGONESI; Relatore: GENOVESE.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda ultra-tardiva, il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92 L.F., è causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, spettando comunque al curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore ha saputo del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso. (Redazione) (Riproduzione riservata).
Il piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, lett. d), L.F. è nel genus delle convenzioni stragiudiziali adottate dall’imprenditore per rimediare alla crisi d’impresa. Ciò si giustifica con la volontà del legislatore di incentivare recupero della capacità di stare sul mercato e far fronte regolarmente alle obbligazioni, esaltando il valore della continuità aziendale. In tale prospettiva è giustificata l’esenzione, per gli atti esecutivi del piano di risanamento, dall’azione revocatoria fallimentare ed ordinaria. (Redazione) (Riproduzione riservata).