Fallimento: ammissione crediti professionista per cassa; collocazione diversa riseptto al credito da prestazioni; diversa qualificazione e individualità.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 26 maggio 2015, n. 13771 (dep. 3 luglio 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: DI VIRGILIO.
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare i crediti dell'avvocato per il rimborso del contributo integrativo da versare alla Cassa, al pari di quelli per rivalsa Iva, hanno una collocazione diversa rispetto al credito derivante da prestazioni perché non sono accessori di quest'ultimo ma hanno una distinta individualità. (Redazione) (Riproduzione riservata).