Fallimento: ammissione al passivo; sufficienza del ruolo; non necessaria l'avvenuta notifica cartella esattoriale.

Corte di Cassazione, sez. VI civ., 14 ottobre 2014, n. 25863 (dep. 9 dicembre 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: CRISTIANO.

 

Ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento, non è necessario dimostrare l’avvenuta notifica al curatore della cartella esattorial poichè l’Agente può fare accertare il credito erariale mediante la produzione del ruolo. Secondo la Suprema Corte l’ipotesi contemplata dall’articolo 87 del d.P.R. 602 del 1973, secondo cui il concessionario alla riscossione può chiedere l'ammissione al passivo, per conto dell'Agenzia delle Entrate, sulla base del solo estratto del ruolo: non si comprende, infatti, perché, nonostante il tenore letterale della norma, il concessionario dovrebbe ritenersi ugualmente gravato di un onere preventivo di notificazione della cartella che (non potendo, comunque, legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del Fallimento) assolverebbe alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall'avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l'estratto del ruolo”.