Fallimento: ammissione al passivo; creditore ipotecario; effetti relativi alla interruzione della prescrizione; diritto di credito e diritto di garanzia.
Corte di Cassazione, sez. III civ., 19 aprile 2016, n. 13940 (dep. 7 luglio 2016). Presidente: VIVALDI; Relatore: BARRECA.
"L’ammissione al passivo del fallimento del debitore depositata da un creditore ipotecario opera come atto interruttivo della prescrizione non solo del diritto di credito ma anche del diritto di garanzia (...) in quanto il bene si trovi già acquisito o venga acquisito successivamente alla massa fallimentare, sicchè la sua liquidazione possa avvenire in sede concorsuale su iniziativa del curatore".