Fallimenti: opposizione ex art. 98 L.F.; decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; rigetto.
Tribunale di Treviso, 29 aprile 2014 (dep. 30 aprile 2014). Presidente Relatore: FABBRO.
Eì da rigettare l'opposizione ex art. 98 L.F. fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non definitivo, opposto dal debitore che fallisce nel corso del medesimo giudizio di opposizione; difatti il predetto decreto non definitivo risulta inopponibile al fallimento e comporta che il creditore avrà l'onere di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo e che il provvedimento monitorio ottenuto risulti così tamquam non esset. (Redazione) (Riproduzione riservata).