Fallimenti: opposizione ex art. 98 L.F.; decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; eccezione di illegittimità costituzionale; infondatezza.
Tribunale di Treviso, 8 aprile 2014 (dep. 9 aprile 2014). Presidente Relatore: CASCIARRI.
Ammesso che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. e che tale dichiarazione è atto tipico del Giudice non surrogabile da certificazioni e/o attestazioni di Cancelleria, la stessa deve essere precedente alla dichiarazione di fallimento per essere accolta; è manifestamente infondata l'eccezzione di incostituzionalità degli artt. 42, 52, 93, 95 e 96 L.F. fondata sul fatto che il creditore sia impossibilitato a ottenere la dichiarazione ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento del debitore. (Redazione) (Riproduzione riservata)