Corte di Giustizia EU: concordato preventivo anche con falcidia del credito IVA.
Corte di Giustizia EU, 7 aprile 2016. Presidente: ILESIC; Relatore: JARASIUNAS.
La Corte di Giustizia EU ha autorizzato un imprenditore in stato di insolvenza alla presentazione di una proposta di concordato liquidatorio con pagamento solo parziale del debito IVA, prevedendo la condizione che un esperto indipendente accerti che il debito tributario non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento.
Nel ragionamento fatto dai giudici europei la premessa è che i margini di libertà che gli Stati hanno a disposizione in materia di riscossione dell’Iva trovano un limite nella necessità di assicurarne l’effettività senza l’introduzione di differenze significative tra i contribuenti. La direttiva Iva deve allora essere interpretata in conformità al principio di neutralità fiscale, in base al quale operatori economici che effettuano operazioni uguali non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione Iva.
Il fatto, inoltre, che la proposta di concordato preventivo è in Italia soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non propone un pagamento integrale del credito e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto. In questo modo la procedura di concordato preventivo offre allo Stato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito Iva nel caso, in particolare, non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente.