Corte di Cassazione: "Proposta di concordato non è modificabile" (Sent. 8575/2015)
Corte di Cassazione, sez. I civ., 8 gennaio 2015, n. 8575 (dep. 28 aprile 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: MERCOLINO.
Le modifiche alla proposta di concordato preventivo, anche nel caso in cui siano migliorative e relative alle modalità di esecuzione del piano, “non possono considerarsi indifferenti per i creditori” e quindi comportano il rigetto della omologazione se sono avvenute dopo la conclusione delle operazioni di voto dei creditori, visto che tali modifiche “risultavano suscettibili di incidere non solo sui tempi della liquidazione ma anche sulla fruttuosità della stessa, e quindi sulla fattibilità economica del concordato”. Nel caso di specie, inoltre, non è stato ritenuto applicabile l’art. 179, co. II. L.F. (“Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori”) poichè “presupposto sarebbe il verificarsi di eventi estranei alla volontà del debitore e sopravvenuti all’approvazione del concordato, idonei a impedirne il corretto adempimento” (Redazione) (Riproduzione riservata).