Concordato: revoca dell'ammissione; commissario giudiziale; atti di frode; voto dei creditori.
Corte di Cassazione, 2 febbraio 2014 (dep. 26 giugno 2014), n. 14552. Presidente: RORDORF. Relatore: BERNABAI.
L’accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia o di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato, a norma dell’art. 173 della legge fallimentare, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e quindi anche nell’ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. (Redazione)