Concordato preventivo: verifiche del commissario giudiziale; emersione di fatti di gestione rilevanti; finanziamento in favore della società; rapporto del debitore con il gruppo di società d'appartenenza; revoca ex art. 173 L.F..

Tribunale di Pordenone, 30 ottobre 2015. Presidente: DALL'ARMELLINA; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.

Deve essere revocata l'ammissione al concordato preventivo chiesta dal debitore che abbia posto in essere delle condotte ante procedura obiettivamente finalizzate al depauperamento del patrimonio sociale, le quali assumono rilievo ex art. 173 L.F. in ragione del silenzio mantenuto in ordine alla condotta medesima, "considerando reticente ... ostativo al consenso informato del ceto creditorio", visto che ciò "che l'ordinamento sanziona (...) non è infatti la meritevolezza del debitore, ma l'abuso informativo, insito nel non aver il debitore messo a disposizione dei creditori i dati che essi avrebbero potuto voler valutare ai fini di esprimere il voto"; d'altra parte spetta al tribunale verificare anche nelle fasi successive all'ammissione la eventuale coerenza, logicità e ragionevolezza delle argomentazioni dell'attestatore e grazie a tale intervento di verifica ulteriore (nel caso stimolato dalle valutazioni espresse dal commissario giudiziale) verificare se sussista o meno come plausibile la valutazione di fattibilità del concordato e di conseguenza decidere. (Redazione) (Riproduzione).