Concordato preventivo: sospensione dei contratti bancari; provvedimento di ammissione; indennizzo per il creditore in bonis; onere del creditore di rappresentare la concreta utilità.

Corte di Appello di Trieste, sez. II civ., 8 ottobre 2014 (dep. 20 ottobre 2014). Presidente: DRIGANI; Relatore: CAPARELLI.

Non può essere ritenuto fondato il reclamo avverso il provvedimento di sospensione dei contratti bancari concesso a seguito della domanda di concordato preventivo prenotativo, nel caso in cui il contraente in bonis non evidenzi la concreta utilità (ovvero la sua mancanza) del medesimo provvedimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).